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Stato patrimoniale dei coniugi

A norma dell’art.19 del Codice civile lo stato patrimoniale dei coniugi ( per matrimoni avvenuti dopo il 20 settembre 1975 ) è regolato per legge sulla base della comunione dei beni, a meno che,non esista un accordo diverso registrato su un atto pubblico ( riforma del diritto italiano di famiglia, legge del 19 maggio 1975 Nr.151 ).

La comunione dei beni:

Sono oggetto della comunione dei beni:

• Tutti i beni acquistati in comune da entrambi i coniugi o da ciascuno di loro separatamente, con esclusione di beni ad uso personale

• I proventi delle attività svolte individualmente da ciascuno dei due coniugi

• Le imprese fondate dopo il matrimonio e condotte da entrambi i coniugi

• Le rendite dei beni di proprietà di ciascun coniuge, che allo scioglimento della comunione dei beni non sono ancora esaurite

Non sono oggetto della comunione dei beni e vengono considerati beni ad uso personale di ciascun coniuge:

• Beni già di proprietà di ciascun coniuge prima del matrimonio o dei quali egli aveva un reale diritto d’uso

• Beni dei quali si è venuti in possesso dopo il matrimonio per donazione o eredità ( con la esclusione dei beni per i quali negli atti non sia stabilito diversamente )

• La pensione percepita per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa

• Beni a stretto uso personale di ciascun coniuge con gli eventuali annessi

• Beni che servono al coniuge per lo svolgimento della sua attività professionele,, con l’esclusione di quelli, che servono alla conduzione di un’impresa e che perciò già fanno parte della comunione dei beni

La divisione dei beni:

Si basa sul principio secondo il quale, ciascun coniuge rimane solo proprietario dei beni da lui stesso acquistati dopo il matrimonio. Cosicchè ciascun coniuge usa e amministra quei beni di sua esclusiva proprietà. Va qui richiamata l’attenzione all’art.218 del Codice Civile, il quale stabilisce che il coniuge usufruttuario dei beni di proprietà esclusiva del partner sottostà a tutti gli obblighi dell’usufruttuario ( quando ad esempio vive nell’abitazione di esclusiva proprietà del coniuge ).

La scelta dello stato patrimoniale secondo la divisione dei beni può avvenire:

• Nerl caso di matrimonio con rito civile per mezzo di una dichiarazione rilasciata all’Ufficiale dello stato civile in presenza del quale avviene la cerimonia

• Nel caso di matrimonio religioso la scelta della divisione dei beni viene fatta per mezzo di una dichiarazione rilasciata davanti al parroco celebrante Le variazioni dei contratti sui beni dei coniugi, che vengono attuate dopo il matrimonio, devono avvenire in presenza di un notaio e fissate su un atto pubblico.

Le variazioni sono operanti anche nei confronti di terzi solo nei casi in cui a margine del certificato di matrimonio venga apposta una nota in tal senso.

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